Art. 20.
(Compiti dell'Ordine territoriale).

      1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:

          a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

          b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

          c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;

          d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;

          f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;

 

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          g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

          i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.